Investitura cavalleresca e ordinazione liturgica sono due cose nettamente diverse.

L’investitura cavalleresca è laica e come tale soggetta alle leggi dello Stato che la regolano in dettaglio, come vedremo in seguito, introducendo enormi limitazioni per dare risalto e valore a quelle direttamente conferite dallo Stato Italiano attraverso i propri 5 Ordini cavallereschi.

L’Ordinazione liturgica è invece un atto indipendente e liturgico della Chiesa che può gestirlo come desidera e non essendo un atto laico è insindacabile e oltre la giurisdizione dello Stato. Questo significa che i titoli, anche quando conferiti all’estero da enti riconosciuti e autorizzati dal loro Governo a rilasciare benemerenze non sono utilizzabili in Italia se non preventivamente autorizzati dal Ministero degli Esteri con una procedura lunga, complessa e mai felicemente conclusa se non in casi realmente eccezionali e rarissimi.

I titoli e le benemerenze liturgiche sono invece riconosciuti dallo Stato e possono essere utilizzati senza alcuna restrizione nella quotidiano.

Un duca legittimo non viene chiamato con il suo titolo mentre ad un vescovo tutti devono rivolgersi come monsignore o eccellenza o vostra grazia. Un differenza non da poco che attribuisce un valore enorme alle ordinazioni religiose rispetto alle investiture laiche.

Con la nascita della Repubblica Italiana vengono soppressi tutti gli Ordini Cavallereschi che avevano quasi tutti avuto origine dalla monarchia nel Regno d’Italia e vengono soppresse anche tutte le onorificenze e benemerenze collegate. Tuttavia nel 1951 lo Stato modifica la visione creando subito e negli anni successivi propri Ordini cavallereschi.

Attualmente gli Ordini dello Stato unici ad essere riconosciuti sono 5:

Questi Ordini hanno sede ufficiale a Roma, via del Quirinale 40 quindi nel complesso dei palazzi presidenziali e il loro Gran Maestro è il Presidente della Repubblica in carica.

Gli Ordini riconosciuti in Italia

Oltre ai 5 Ordini della Repubblica lo Stato Italiano riconosce solo L’Ordine dei Cavalieri di Malta (riconosciuto dall’ONU come stato senza territorio) e quelli Vaticani: Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e Sovrano Militare Ordine di Malta, Supremo Ordine del Cristo,
Ordine dello Speron D’Oro (ancora considerati esistenti ma non conferiti da tempo). Ordine Piano,
Ordine di San Gregorio Magno, Ordine di San Silvestro Papa.

Non esistono altri Ordini laici riconosciuti compresi i templari che tentano con intense attività di trarre in inganno e usano a sproposito i simboli (croce patente templare) e il nome di un ordine storico non più esistente. Gli appellativi di tutti gli Ordini laici sono illegittimi, non hanno valore, sono falsi e non esistono.

L’Ordine militare d’Italia (già Ordine militare di Savoia) viene riformato con legge 25 del 9 gennaio 1956, n. 25. L’Ordine al merito del lavoro è stato riformato con la legge 199 del 27  marzo 1952, conferisce il titolo di cavaliere a cittadini italiani distintisi nel mondo del lavoro, l’Ordine della Stella della solidarietà italiana viene istituito il 9 marzo 1948, D.L. n. 812, per chi abbia contribuito alla ricostruzione dell’Italia, La Stella al merito del lavoro nasce il 18 dicembre 1952, con legge n. 2389 per i lavoratori subordinati dipendenti di imprese private con singolari meriti di perizia e condotta morale.

Ad eccezione delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche concesse dalla Santa Sede, dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro e dal Sovrano Militare Ordine di Malta, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche da parte di enti, associazioni o privati e vietato ai cittadini italiani di fare uso in Italia di onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite da Ordini non nazionali o da stati esteri se non sono stati preventivamente autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica.

La legge 178 del 1951

La legge n. 178 emanata il 3 marzo 1951 regola l’uso e il conferimento delle onorificenze diverse da quelle della Repubblica che naturalmente non hanno alcuna restrizione.

La legge 178 vieta ai Cittadini italiani ogni uso di benemerenze ricevute da Ordini di stati esteri o non nazionali se non autorizzati esplicitamente con un decreto specifico del Ministero degli Esteri vietando anche come illegittimo il conferimento di benemerenze da parte di enti, associazioni o privati e il loro uso anche con pesanti sanzioni penali.

  La definizione di Ordini non nazionali si rivolge a quelli che non sono direttamente controllati da governi o capi di stato esteri ma derivano da casate regnanti spodestate che, nel caso non abbiano spontaneamente rinunciato al trono e ai loro diritti regali, pur privi di ius gladio e ius imperii conservano lo ius honorum e lo ius majestatis potendo continuare legittimamente a conferire onorificenze derivanti dalla posizione familiare araldica del loro Casato.  Anche gli Ordini con Gran Magistero elettivo o associativo esteri sono considerati non nazionali.

Un Ordine può essere considerato non nazionale solo se ufficialmente e pubblicamente riconosciuto dallo stato al quale appartiene il Gran Maestro o dalla Chiesa o dal diritto internazionale. Anche le pretese dinastiche di Casati che si rifanno a situazioni storicamente superate e considerati alla stregua di privati non sono considerate valide.

Enti e associazioni estere possono essere considerate solo se riconosciute dal loro stato legittimate a conferire benemerenze quindi il solo riconoscimento dell’ente non è sufficiente e li definisce illegittimi.

Un Ordine illegittimo non può essere riconosciuto in nessun caso insieme alle sue benemerenze. Un Ordine legittimo estero o non nazionale e le benemerenze concesse possono essere riconosciute ed utilizzate in Italia solo con specifico decreto del Ministero degli Esteri in base all’assunto che lo Stato Italiano detiene l’insindacabile giudizio su quali onorificenze possono essere utilizzate in Italia.

La benemerenza conferita da un Ordine riconosciuto deve essere autorizzata per l’uso individualmente sempre dal Ministero che effettua anche indagini personali e valuta caso per caso il rilascio del privilegio.

L’uso delle onorificenze

 Ogni Cittadino italiano può liberamente accettare benemerenze di Ordini legittimi ma non può farne uso in Italia senza l’autorizzazione specifica richiesta e ottenuta dal Ministero degli Esteri.

Il Ministero esperisce su richiesta dell’interessato ampie indagini sia sulla legittimità dell’Ordine che sul soggetto in particolare sulla sua moralità, sullo status che deve essere adeguato e su eventuali altre benemerenze ricevute.

La domanda corredata dalla concessione in originale, dell’attestato di iscrizione all’Ordine e dal pagamento della tassa governativa, viene presentata al Servizio del Cerimoniale e se accolta viene emanato un decreto del Ministero degli Esteri specifico che consente all’insignito l’uso delle benemerenze. Tutto è a insindacabile giudizio del Ministero che di fatto non concede mai queste autorizzazioni.

Il personale militare, per il disposto del Regolamento per la Disciplina delle Uniformi dello Stato Maggiore della Difesa (v. 2002), deve inoltrare richiesta per il riconoscimento di benemerenze per via gerarchica al gabinetto del Ministero competente che se accolta verrà iscritta a matricola con uso obbligatorio dell’onorificenza in ogni circostanza.

Anche per i membri del Governo Italiano in carica è previsto l’iter autorizzativo.

Le benemerenze ecclesiali

Totalmente diversa è la considerazione degli Ordini e delle benemerenze ecclesiali perché la Costituzione traccia una separazione netta tra le competenze laiche e quelle della Chiesa.

Il Concordato, allargato dal 1982 a tutte le Chiese e confessioni religiose in quanto il Governo definì incostituzionale la discriminazione che associava il Concordato alla sola Chiesa Romana, e il Regio Decreto n° 974 del 10 luglio 1930 attualmente ancora in vigore, obbligano lo Stato italiano ad autorizzare l’uso delle benemerenze ecclesiali attraverso la presentazione del solo atto di nomina con eventuale controllo della sola regolarità formale senza alcuna indagine personale o sui motivi del conferimento.

Analogamente anche il personale militare gode delle medesime agevolazioni.

Onorificenze legittime 

Le benemerenze sono legittime quando conferite da Ordini riconosciuti anche esteri o non nazionali ma per il loro uso in Italia si deve ottenere un’autorizzazione specifica dal Ministero degli Esteri ad eccezione di quelle conferite dai cinque Ordini della Repubblica Italiana e dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

Le benemerenze di Ordini legittimi riconosciuti non possono essere utilizzate in Italia senza autorizzazione pena una sanzione amministrativa sino a 1291,14  € (art. 7 legge 178/51).

Onorificenze illegittime

Il conferimento di onorificenze illegittime, cioè da parte di Ordini non riconosciuti dallo Stato Italiano, è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e multe da 645,57 € a 1291,14  € (art. 8 legge 178/51) oltre alla sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna per i privati che personalmente o nell’ambito di associazioni o enti definibili come Ordini illegittimi, conferiscono onorificenze o decorazioni cavalleresche o nobiliari sotto qualsiasi forma e nome. La legge non stabilisce il luogo del conferimento quindi va applicata la territorialità dell’azione penale secondo il disposto dell’art. 3 del Codice Penale.

Le onorificenze illegittime sono punibili in ogni manifestazione: l’investtura solenne o privata; la consegna di diplomi, pergamene, medaglie, coccarde o altri simboli di distinzione e decorazione e qualsiasi simile modalità o cerimonia. Il conferimento è punito indipendentemente dall’accettazione o no da parte del beneficiario.

L’uso a qualsiasi titolo di benemerenze illegittime è punito con la multa di 1291,14  € (art. 8 legge 178/51) anche se il conferimento è avvenuto all’estero, mentre la semplice accettazione senza utilizzo non è sanzionata.

L’autoconferimento e l’uso pubblico di titoli o onorificenze in mancanza di atto di conferimento non sospeso o revocato è punito secondo lìart. 498 del Codice Penale con multa da 154,94 € a 929,62  €  oltre la pubblicazione del provvedimento in uno o più giornali designati dal magistrato.

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