I Concordati sono accordi internazionali tra la Santa Sede che governava la Chiesa cattolica romana e lo Stato italiano.

Questi accordi regolano i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, in particolare su temi riguardanti la libertà religiosa, la giurisdizione ecclesiastica e i diritti dei fedeli.

Il Concordato iniziale si riferisce al primo accordo, mentre il Concordato esteso indica una versione successiva che amplia e modifica le disposizioni iniziali.

In Italia, il primo Concordato viene stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, e ora prende il nome di Concordato iniziale del 1929 per distinguerlo dal Concordato esteso del 1984, dopo le modifiche apportate alla legge fondamentale della Repubblica Italiana.


1. Concordato iniziale: conosciuto anche come Patti Lateranensi (1929)

Contesto storico:


2. Concordato esteso: Modifica del 1984

Nel 1946 nasce la Repubblica Italiana ma il Concordato Lateranense continua ad essere in vigore e il Cristianesimo Cattolico Romano rimane la religione dello Stato.

Con il passare del tempo l’Italia diviene uno Stato laico ma già con l’introduzione della Costituzione Italiana del 1948, che stabiliva la separazione tra Stato e Chiesa (art. 7), emerge la necessità di una riforma del Concordato che viene finalmente aggiornato nel 1984 al termine di lunghi negoziati tra lo Stato italiano e la Santa Sede, con l’obiettivo di aggiornare il rapporto tra i due, in un contesto di maggiore laicità e soprattutto di pluralismo religioso come voluto dalla Carta Costituzionale.

Principali modifiche apportate dal Concordato esteso (1984):


Tabella comparativa tra Concordato iniziale (1929) e Concordato esteso (1984)

AspettoConcordato iniziale (1929)Concordato esteso (1984)
Religione di StatoCattolicesimo come religione di Stato.Italia è uno Stato laico senza religione di Stato.
Insegnamento della religioneObbligo di insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche.Insegnamento facoltativo della religione in scuole pubbliche.
Matrimoni religiosiI matrimoni religiosi avevano valore civile.I matrimoni per tutte le religioni hanno valore civile.
Proprietà della ChiesaLe proprietà ecclesiastiche sono protette e inviolabili.Le proprietà delle Chiese sono protette ma con meno privilegi fiscali.
Sovranità della Santa SedeRiconoscimento della Santa Sede come entità sovrana.La Santa Sede rimane sovrana, ma con meno potere giuridico.
Status della ChiesaLa Chiesa cattolica ha un status privilegiato nelle istituzioni.Tutte la Chiese sono privilegiate e importanti.
Contributi fiscali e 8×1000Le entità ecclesiastiche erano esenti da imposte.Le Chiese sono esentate dall’IMU su immobili religiosi e beneficiano dell’8×1000.
Libertà religiosaNon garantita a pieno per altre religioni.Libertà religiosa pienamente riconosciuta e garantita per tutte le confessioni.

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